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Ricevere assistenza sanitaria all'estero

 

 

CHI HA DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA:

hanno diritto a questa assistenza:
 
  • i cittadini italiani
  • i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea
  • i cittadini dell’Islanda, Liechtenstein, Norvegia
  • i cittadini della Svizzera
  • i profughi
  • gli apolidi
  • i cittadini extracomunitari, iscritti al SSN;
  • i familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro cittadinanza
     
  • che sono iscritti nell’anagrafe degli assistiti della ULSS 9 SCALIGERA;
  • che soggiornano temporaneamente nei Paesi sopra elencati.
     
IN QUALI PAESI AVETE DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA:
- PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
- Paesi SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia)  
- SVIZZERA

COSA FARE PER AVERE DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA:
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto alla distribuzione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) a tutti gli assistiti aventi diritto iscritti al SSN. Si consiglia agli assistiti che non avessero ancora ricevuto tale tessera di richiedere prima di partire il Certificato Sostitutivo Provvisorio.

DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO:
Per ottenere tale Certificato è necessario presentare richiesta, compilando l’apposito modello (allegato), unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, tessera sanitaria e codice fiscale presso il Distretto della ULSS, presso la quale l’assistito è iscritto, che provvederà a rilasciare l’attestato
Gli operatori dei Distretti/Punti Sanità contestualmente alla emissione del Certificato Sostitutivo Provvisorio provvederanno a richiedere l’emissione della TEAM alla SOGEI.

A decorrere dalla richiesta di emissione della TEAM saranno necessari circa 20-30 giorni affinché l’assistito possa ricevere la tessera.

Per i figli minori la richiesta dovrà essere presentata da un genitore.

VALIDITA’ DOCUMENTI:
La TEAM è valida fino alla data indicata al punto 9 della tessera stessa; il Certificato Sostitutivo Provvisorio può avere una validità massima di 90 giorni.

SE VI TROVATE ALL’ESTERO:
  • la domanda per il Certificato Sostitutivo Provvisorio può essere inviata ai Distretti della ULSS presso il quale siete iscritti anche via fax unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento ed al codice fiscale (indirizzi – numeri di telefono sul sito aziendale www.aulss9.verona.it).
 
  • e vi siete ammalati ed il periodo di assistenza sanitaria dovesse superare quello indicato sulla TEAM o sul Certificato Sostitutivo Provvisorio, l’Istituzione estera che vi ha preso in cura potrà richiedere alla U.L.S.S. competente (tramite modello S044 o E107), una proroga di validità.

TIPO DI ASSISTENZA GARANTITA:
In caso di bisogno si può accedere direttamente ai servizi sanitari pubblici o convenzionati del Paese di temporaneo soggiorno alle stesse condizioni dei cittadini residenti in quel Paese presentando la TEAM o il Certificato Sostitutivo Provvisorio.

Gli interessati avranno pertanto diritto a ricevere tutte le prestazioni sanitarie che, in relazione allo stato di salute, si rendessero necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora in quel Paese, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del temporaneo soggiorno.

La qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate dipende dalla normativa di ciascuno dei 31 Paesi. Avrete diritto alle prestazioni che normalmente il Paese in cui vi trovate eroga ai propri assistiti e quindi queste prestazioni possono non essere equivalenti a quelle assicurate in Italia.

Sono escluse da questo tipo di assistenza le cosiddette “cure programmate” cioè quelle prestazioni mediche che costituiscono la sola ragione del viaggio all’estero, le quali devono essere preventivamente autorizzate dalla ULSS (con diversa e specifica procedura) con modello S2.

CORRISPETTIVO A CARICO DELL’ASSISTITO:
Essendo equiparati ad un cittadino locale, godrete di tutti i diritti ma sarete anche assoggettati agli obblighi previsti in sede locale (es. pagamento ticket su rette di degenza, o su visite, ecc. che non potrà essere rimborsato).

COSA SUCCEDE SE NON AVETE IL CERTIFICATO:
Qualora siate sprovvisti della TEAM o del Certificato Sostitutivo Provvisorio quest’ultimo può essere richiesto dalla Istituzione estera, tramite modello S044 o E107.

Se ciò non avviene potrebbero essere addebitate all’interessato direttamente tutte le prestazioni sanitarie ricevute.

Al rientro in Italia c’è la possibilità di richiedere il rimborso alla ULSS presentando apposita richiesta presso i Distretti della ULSS di iscrizione alle condizioni, norme e regolamenti vigenti (cfr. procedura n. 4/2017 pubblicata sul sito aziendale www.aulss9.veneto.it alla voce “COSA FARE PER”).

SOSPENSIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
Ai sensi dell’art. 7 della L. 526 del 7.8.82, il Distretto della ULSS di iscrizione deve procedere alla sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di Libera Scelta se il soggiorno all’estero si protrae per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi.

Si conferma che la procedura sopra riportata è valida solo per le persone che si recano negli altri 25 Paesi dell’Unione Europea, i 3 della SEE e la Svizzera per motivi di turismo, studio e lavoro.

Diversa è la situazione per chi si reca in temporaneo soggiorno nei Paesi:

CONVENZIONATI:
l’Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale anche con i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Macedonia, Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Serbia e Montenegro, Stato del Vaticano, Tunisia.

Le suddette convenzioni prevedono condizioni e requisiti e garantiscono livelli di assistenza diversi rispetto a quelli descritti in questa procedura.

Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori dell'ULSS

NON CONVENZIONATI:
Qualora vi dobbiate recare in un Paese non compreso in quelli indicati in questa procedura o elencati qui sopra, vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori dei Distretti dell'ULSS.

Alleg.: - domanda rilascio Certificato Sostitutivo Provvisorio
- facsimile Certificato Sostitutivo Provvisorio

Riferimenti normativi:
Regolamenti CE n. 987/2009, n. 883/2004, n. 631/2004
Decisioni CE n. 189, 190 e 191 DEL 18.6.2003
 

CHI HA DIRITTO

Hanno diritto i cittadini regolarmente iscritti nell’anagrafe sanitaria dell'Ulss.


COSA FARE

Gli interessati appartenenti alle categorie sotto elencate devono presentare la documentazione specifica:
1. LAVORATORE DISTACCATO DEL SETTORE PRIVATO
  • richiesta dell’interessato;
  • nota di incarico a svolgere attività lavorativa all’estero;
  • modello A1 (ex E101) rilasciato dall’Istituto previdenziale competente con validità massima di due anni.

Il documento portabile S1 può essere rilasciato, oltre che al lavoratore distaccato ed ai suoi familiari, sempre con validità massima di 1 anno eventualmente rinnovabile.

2. LAVORATORE DISTACCATO DIPENDENTE PUBBLICO
In tal caso l’Azienda ULSS provvederà a rilasciare il documento portabile S1 acquisendo la seguente documentazione:

  • richiesta dell’interessato;
  • provvedimento di incarico o autocertificazione dello stesso;
  • modello A1 (ex E101) rilasciato dall’Istituto previdenziale territorialmente competente e valevole per l’intera durata del distacco.

Qualora il distacco riguardi un lavoratore pubblico il modello A1 sarà valido per l’intera durata del distacco. Dal terzo anno di distacco in poi non è richiesta la proroga ex art. 16 del Reg. 883/2004 in quanto tali lavoratori rimangono sempre assoggettati alla legislazione dello Stato di appartenenza.Il documento portabile S1 può essere rilasciato, oltre che al lavoratore distaccato ed ai suoi familiari, sempre con validità massima di 1 anno eventualmente rinnovabile.
3. STUDENTI- richiesta dell’interessato;
- autocertificazione relativa al trasferimento della residenza all’estero;
- copia documento di iscrizione presso Università o Istituto Estero.


Per i familiari: dichiarazione da parte dello studente dei familiari a suo carico riportante i nominativi degli stessi.

 

4. LAVORATORI FRONTALIERI
- richiesta dell’interessato;
- autocertificazione relativa alla residenza estera;
- dichiarazione di rientro da parte dell’interessato nel proprio paese di origine il fine settimana o almeno ogni 15 gg;
- dichiarazione della Ditta italiana/contratto di lavoro della ditta italiana
Per i familiari: dichiarazione da parte del lavoratore, dei familiari a suo carico riportante i nominativi degli stessi.

5. FAMILIARE DEL DISOCCUPATO (rilasciato solo per un anno)- richiesta compilata da parte del disoccupato;
- atto notorio dichiarante la ricerca di lavoro nell’altro stato da parte dei familiari;
- autocertificazione relativa al trasferimento della residenza all’estero;
- stato di disoccupazione del titolare comprovato dal Mod. U1.

6. AUTOTRASPORTATORI- richiesta dell’interessato;
- autocertificazione attestante la residenza all'estero;
- dichiarazione della ditta italiana/contratto della ditta italiana.Per i familiari: dichiarazione da parte del lavoratore, dei familiari a carico riportante i nominativi degli stessi.
 

CONTATTI


Distretti 1 - 2 - 3
Rivolgersi all'Ufficio Pratiche Estero – sede di Legnago c/o Ospedale – Via Gianella, 1
tel. 0442 622610 - e-mail: pratiche.estero@aulss9.veneto.it

Distretto n. 4
Rivolgersi all'Ufficio Pratiche Estero – sede di Domegliara – Via Stazione, 7
tel. 045 6712090 - e-mail: pratiche.estero@aulss9.veneto.it

 

CHI HA DIRITTO
I cittadini di diritto italiano, iscritti nell’anagrafe sanitaria dell' Ulss, qualora dovessero recarsi in Paesi extra comunitari ove vigono accordi bilaterali:
(Argentina – Australia – Brasile – Repubblica di Capoverde – Serbia-Montenegro – Bosnia-Erzegovina – Macedonia – Principato di Monaco – Repubblica di San Marino – Tunisia – Stato del Vaticano) o in Paesi extra comunitari ove non vigono accordi bilaterali e rientranti nelle categorie di lavoratori o studenti previste dal DPR 618/80.

COSA FARE
Per i cittadini che NON TRASFERISCONO LA RESIDENZA:
- rivolgersi allo sportello del DISTRETTO SANITARIO di competenza  Vai ai distretti
- essere già in possesso della documentazione richiesta come riportato a pagina 2) del modello ex art. 15 D.P.R. 618/80 (Scarica il modulo)
- il distretto dopo aver verificato la titolarità del diritto provvederà alla compilazione della parte di competenza ULSS.
Sarà consegnato:
MODELLO D.P.R. 618/80 compilato, timbrato e firmato;
MODELLO RICHIESTA RIMBORSO (Scarica il modulo)
MODELLO PARERE DI CONGRUITA’ EX ART. 7 D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 618 (Scarica il modulo)
  PER I LAVORAROTI DIPENDENTI PUBBLICI DISTACCATI IN USA O CANADA
Il Ministero della Salute ha stipulato a favore dei dipendenti pubblici con regolare rapporto di lavoro distaccati negli Stati Uniti (USA) e in Canada, e i relativi familiari a seguito, una convenzione con due compagnie assicurative:
Blue Cross & Blue Shield of the National Capital Area per il tramite dell’Ambasciata d’ Italia a Washington.
Cowan Insurance Group Ltd. per il tramite dell’ Ambasciata d’Italia a Ottawa.

I cittadini in servizio all’estero per un periodo superiore a tre mesi, saranno iscritti negli elenchi degli assistibili delle predette compagnie assicuratrici e unitamente ai familiari al seguito, potranno usufruire in forma diretta dell’ assistenza ospedaliera, medico-specialistica, diagnostica e farmaceutica secondo le modalità previste dalla predette Convenzioni.

I cittadini in servizi all’estero per periodi di lavoro inferiori ai tre mesi, potranno fruire in forma diretta delle prestazioni ospedaliere urgenti mentre per tutte le prestazioni non urgenti gli interessati potranno beneficiare dell’assistenza in forma indiretta.

Anche per le suddette categorie di cittadini prima di partire dovrà essere richiesto il rilascio dell’attestato DPR 618/80 ex art. 15 all’ Azienda ULSS – se residenti in Italia, oppure alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero o all’ Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza - se residenti all Estero.
Si ricorda che tali attestati dovranno essere successivamente inoltrati dagli interessati alle Ambasciate d’ Italia di competenza.

STUDENTI
I titolari di borse di studio e i vincitori di stage presso Università o Fondazioni estere, sono assimilato ai dipendenti pubblici, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria all’estero.

RIMBORSI
Sulle modalità e procedure di rimborso per eventuali spese sanitarie da sostenere, gli assistiti potranno contattare le sedi dell’ Ufficio Pratiche Estero territorialmente competente:

Distretto 1 - 2- 3 
Ufficio Pratiche Estero sede di Legnago: tel. 0442 622610 email: pratiche.estero@aulss9.veneto.it

Distretto 4
Uffico Pratiche Estero sede di Domegliara : tel. 045 6712090 email: pratiche.estero@aulss9.veneto.it

Le domande di rimborso, purché presentate da parte dell’ interessato alle Rappresentanze dipolomatiche entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa, salvi i casi in cui venga dimostrato di non aver potuto rispettare il termine stesso per motivi di forza maggiore, possono riferirsi sia a spese sanitarie sostenute dal titolare del modello sia dai familiari aventi diritto.

Pertanto ai fini del computo del termine di decadenza devono essere calcolati per ciascun soggetto beneficiario delle prestazioni, tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa sanitaria o dell’ultima spesa relativa a ciclo di cure riferite ad unico evento morboso.
Per malattie di lunga durata o croniche, per prestazioni di gravidanza o del minore in età pediatrica( fino ai 6 anni) può essere presentata unica domanda di rimborso per le spese sostenute in un semestre o per massimo un periodo di 1 anno, fermo restando il termine della presentazione.

CONVENZIONI VIGENTI

 

Si elencano di seguito le categorie di persone beneficiarie, di cure URGENTI o NECESSARIE nel corso di un temporaneo soggiorno in uno degli Stati sotto elencati con i quali la Repubblica Italiana ha stipulato delle convenzioni di sicurezza sociale:

  • Argentina – cittadini dei due Stati contraenti titolari di pensione o rendita e i familiari a carico
  • Australia – Tutti i cittadini italiani e australiani che hanno diritto all’assistenza sanitaria
  • Brasile – cittadini dei due stati contraenti che siano: lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, i pensionati di queste categorie e i familiari a carico
  • Bosnia-Erzegovina – cittadini dei due stati contraenti che siano: lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, i pensionati di queste categorie e i familiari a carico
  • Repubblica di Capoverde – Tutti gli assistiti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che siano:lavoratori subordinati pubblici e privati, e lavoratori autonomi; titolari di pensione (delle predette categorie); famigliari a carico delle predette categorie in base alla legislazione di residenza
  • Macedonia – cittadini dei due stati contraenti che siano: lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, i pensionati di queste categorie e i familiari a carico
  • Principato di Monaco – cittadini dei due paesi, lavoratori, pensionati e familiari a carico
  • Repubblica di S. Marino – Tutti i lavoratori e le persone assicurate al S.S.N. a prescindere dalla cittadinanza, pensionati, disoccupati e famigliari a carico delle predette categorie
  • Serbia-Montenegro – cittadini dei due stati contraenti che siano: lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati, i pensionati di queste categorie e i familiari a carico
  • Tunisia – Solo lavoratori tunisini occupati in Italia e familiari a carico per distacco in Tunisia

 

COSA FARE

Per avere diritto all'assistenza sanitaria bisogna presentare i seguenti documenti:

  • documento di identità
  • eventuali documenti richiesti dalla normativa vigente, in base agli accordi bilaterali

Nel caso in cui l'interessato non possa presentarsi personalmente, deve compilare il modello di delega.
La persona delegata deve poi presentarsi al distretto munita del modello di delega, di un proprio documento di identità e del documento di identità, originale o in fotocopia, del delegante.
Se l'interessato è minorenne, la richiesta del modello per l'estero deve essere fatta dal genitore, da un tutore o da un terzo provvisto di delega
 

DOVE ANDARE

La documentazione va presentata al proprio distretto di appartenenza

CHI PUO’ RICHIEDERE IL RIMBORSO:

Possono richiedere il rimborso:
 

  • cittadini italiani
  • cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea
  • cittadini dell’Islanda, Liechtenstein, Norvegia
  • cittadini della Svizzera
  • profughi
  • apolidi
  • i cittadini extracomunitari, iscritti al SSN;
  • i familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro cittadinanza.
CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE IN:
- PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
- PAESI SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia)
- SVIZZERA

CONDIZIONI:
  1. che sono iscritti nell’anagrafe degli assistiti della ULSS N. 9 SCALIGERA;
  2. che hanno soggiornato temporaneamente in uno dei Paesi sopra elencati ed hanno pagato le prestazioni sanitarie perché:
      a. non erano in possesso dell’attestato di diritto o della TEAM (e l’Istituzione estera non l’ha richiesto d’ufficio);
  1. le prestazioni sanitarie sono state erogate da una struttura privata.
Si ricorda tuttavia che in alcuni Paesi come la Francia o la Svizzera le strutture sanitarie che erogano le prestazioni possono richiedere il pagamento delle prestazioni sanitarie anche in presenza di un attestato valido o della TEAM.

In tal caso è possibile richiedere subito alla competente istituzione francese (CPAM) o svizzera (LAMal) il rimborso oppure inoltrare la richiesta al rientro in Italia alla propria ULSS.

TIPO DI PRESTAZIONI SANITARIE RIMBORSABILI:

Il Regolamento CE n. 631/2004 ha introdotto il nuovo principio del c.d. “allineamento dei diritti” garantendo a tutti i cittadini in temporaneo soggiorno in un Paese dell’U.E. o SEE o in Svizzera l’erogazione di tutte le cure “necessarie”.

Pertanto è possibile presentare la richiesta di rimborso per tutte le cure “medicalmente necessarie”.

Nella domanda di rimborso devono essere indicati i motivi per i quali l’assistito ha dovuto ricorrere alle prestazioni sanitarie durante il temporaneo soggiorno all’estero.

Non possono essere ammesse a rimborso spese per prestazioni sanitarie qualora risulti dalla documentazione prodotta o da altri eventuali accertamenti effettuati, che l’interessato si è recato all’estero al solo fine di ricevere cure.

Si precisa inoltre che non è ammesso il rimborso di eventuali tickets previsti dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno (es. ticket su ricoveri ospedalieri fruiti in Francia).

PROCEDURA PER OTTENERE IL RIMBORSO:

L’assistito deve presentare la richiesta di rimborso al Distretto competente per la zona di residenza/domicilio.
SOGGETTO CHE PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO:
La domanda di rimborso deve essere compilata e sottoscritta dal titolare del diritto all’assistenza sanitaria.

Per i figli minorenni la domanda va compilata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO:
Alla domanda di rimborso devono essere allegate le relative fatture in originale.

Le fatture devono essere debitamente quietanzate. In alternativa è possibile allegare la ricevuta bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento.

MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO RIMBORSABILE (TARIFFAZIONE):

Il rimborso delle spese sostenute può avvenire secondo uno di questi due criteri:
  1. in base alle tariffe vigenti in Italia per le stesse prestazioni secondo la legislazione vigente nel nostro Paese (art. 25 lettera b) del Reg. CE 987/09);
  2. in base alle tariffe ed alle disposizioni vigenti nel Paese dove l’assistito ha dovuto far ricorso all’assistenza sanitaria.
In entrambi i casi si fa presente che non è possibile determinare anticipatamente l’ammontare del rimborso e che lo stesso può non corrispondere al 100% della spesa sostenuta.
 
  1. TARIFFAZIONE IN BASE ALLE TARIFFE ED ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN ITALIA:
se l’assistito vuole che il rimborso delle spese sostenute avvenga in base alle disposizioni ed alle tariffe vigenti in Italia, dovrà specificare nella domanda di rimborso che intende dare il proprio consenso all’applicazione di questa procedura ed allegare la traduzione in lingua italiana della documentazione di spesa.

Si ricorda che in tal caso il rimborso sarà pari alla tariffa prevista dai tariffari regionali o dagli accordi collettivi nazionali per la prestazione sanitaria fruita all’estero al netto dell’eventuale ticket previsto dalla normativa italiana vigente.

Si precisa che la disposizione contenuta nell’art. 25 lettera b del Reg. CE 987/09, che prevede la possibilità di optare per il rimborso sulla base delle tariffe vigenti in Italia, trova applicazione nell’ipotesi in cui l’assistito, trovandosi nella necessità di fruire di prestazioni sanitarie all’estero, sia stato costretto a sostenere l’intero costo delle prestazioni fruite, a causa della mancata esibizione e/o accettazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia. In tal caso infatti non avendo presentato la TEAM o non essendo stata questa accettata (per es. perché l’assistito si è rivolto a strutture private), nulla è addebitato all’ULSS di iscrizione dell’assistito da parte dell’Istituzione estera in quanto i Regg. CE non hanno potuto trovare applicazione.

Non è invece ammesso il rimborso di eventuali tickets previsti dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno (es. ticket su ricoveri ospedalieri applicati dalla Francia) perché in tal caso i Regg. CE sono stati correttamente applicati: infatti l’istituzione estera provvederà ad addebitare alla ULSS di iscrizione dell’assistito la differenza tra il costo della prestazione ed il ticket previsto corrisponde cioè alla quota che il Servizio Sanitario pubblico di tale Paese assicura ai propri cittadini.
 
  1. TARIFFAZIONE IN BASE ALLE TARIFFE ED ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI NEL PAESE DOVE L’ASSISTITO HA DOVUTO FAR RICORSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA:
se l’assistito vuole che il rimborso delle spese sostenute avvenga in base alle disposizioni ed alle tariffe vigente nel Paese dove è soggiornato, dovrà specificare nella domanda di rimborso che non intende dare il proprio consenso al rimborso sulle base delle tariffe vigenti in Italia.

La richiesta di rimborso unitamente a tutta la documentazione originale di spesa verrà trasmessa all’Istituzione estera competente che restituirà la documentazione indicando l’importo da rimborsare all’assistito secondo quanto previsto dalla legislazione di quel Paese.

In tal caso il rimborso sarà determinato dall’Istituzione estera sulla base delle tariffe pubbliche previste nel Paese di temporaneo soggiorno decurtate di eventuali tickets previsti dalla legislazione di tale Paese.

Si precisa che eventuali esenzioni tickets riconosciute secondo la legislazione italiana non potranno essere riconosciute nel caso di determinazione del rimborso secondo la legislazione estera.

RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE DURANTE TEMPORANEI SOGGIORNI NELLA REPUBBLICA DI S. MARINO:

La Convenzione bilaterale di Sicurezza Sociale vigenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di S. Marino prevede la possibilità di ottenere rimborsi delle spese sostenute per prestazioni sanitarie “URGENTI”.

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOSNIA-ERZEGOVINA, BRASILE, CAPOVERDE, MACEDONIA, REPUBBLICA JUGOSLAVIA, PRINCIPATO DI MONACO, STATO DEL VATICANO, TUNISIA:
Per questi Paesi convenzionati è assolutamente necessario che gli assistiti siano preventivamente in possesso della modulistica prevista dalle rispettive convenzioni che deve essere in ogni caso sempre presentata agli Uffici Sanitari del Paese di temporaneo soggiorno per ottenere l’assistenza sanitaria.

Le convenzioni con i suddetti Paesi non prevedono la possibilità di rimborso al rientro in Italia.

Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori dei Distretti


Riferimenti normativi:
Regolamenti CE n. 631/04, n. 883/04, n. 987/09
Nota Ministero della Salute DG RUERI/7560/I.3.b del 30.8.2005

DOCUMENTI ALLEGATI
Modello richiesta rimborso
Il Punto di Contatto Regionale (PCR) del Veneto per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 27/1/2015, ha sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni oncologiche pediatriche, opera presso l'UOC Oncoematologia Pediatrica, e per quanto riguarda le prestazioni oncologiche degli adulti, opera presso l’Istituto Oncologico Veneto (IOV).
Il Punto di Contatto Regionale ha il compito di facilitare il flusso delle informazioni con i  Punto di Contatto Nazionale (NCP).
Offre assistenza informativa a:
  • pazienti italiani che si trovano all’estero o che desiderano recarsi all’estero per usufruire delle prestazioni sanitarie;
  • pazienti stranieri provenienti da uno degli Stati membri UE che si trovano in Italia e o che desiderano venire in Italia ed usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN pubblico e privato italiano.
Inoltre fornisce informazioni ai cittadini su:
  • possibilità di ricevere un’assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • termini e condizioni di rimborso e relativi costi;
  • procedure di accesso e definizione dei diritti all’assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • prestazioni sanitarie assoggettate ad autorizzazione preventiva;
  • mezzi di ricorso e di tutela nel caso in cui i pazienti ritengano lesi i propri diritti riconosciuti dal Decreto, ivi comprese le procedure giuridiche e amministrative per la risoluzione delle controversie, anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria transfrontaliera.
  • Distinzione tra i diritti riconosciuti ai pazienti dal DLgs. 38/2014 e quelli derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 29/4/2004

    Le competenti strutture dell’Area Sanità e Sociale, coordinandosi con il Settore Relazioni Socio-Sanitarie, si occupano della trasmissione, per il tramite del PCR al PCN , delle informazioni tecniche collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dal D. Lgs. n. 38/2014.
Con Decreto n. 50 del 16 aprile 2018 il Ministero della Salute ha approvato il “ Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva”


CONTATTI

Per informazioni:

Chiamare il NUMERO VERDE: 800310640
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00

Inviare una mail a: puntocontattoregionale@aopd.veneto.it indicando: dati anagrafici, Ulss di appartenenza, sintesi della richiesta e numero di telefono per essere ricontattati.

Allegati:
Modello richiesta autorizzazione cure trasfrontaliere

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
I modelli di domanda vanno presentati presso l'ufficio Pratiche Estero – Via Gianella, 1 Legnago.
La Regione Veneto con propria nota prot. n. 0506743/C.101.01.1 del 02/11/2022 ha informato che, sulla base della comunicazione da parte del Ministero della Salute con nota DGPROGS/20237 del 12/10/2022, la Svizzera non accetta per i cittadini extracomunitari, assistiti da altri Stati UE, la TEAM, il modello S1 o S2 e che pertanto tale categoria di cittadini potrà accedere alla sola assistenza in forma indiretta, pagando per intero le prestazioni, salvo poi richiedere il rimborso alla propria ULSS di appartenenza

CURE PROGRAMMATE

Resta confermata la procedura di preventiva autorizzazione da richiedere alla ULSS come descritto al paragrafo " TRASFERIMENTO PER CURE ALL'ESTERO"

Modello richiesta rimborso  spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno al quale dovranno essere allegate le fatture/ricevute debitamente quietanziate e consegnare presso le Sedi del Distretto Sanitario di appartenenza.
DOMANDA DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE IN SVIZZERA (Regolamento UE 1231/2010)

 

Ultimo aggiornamento: 30/07/2024