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Fattura elettronica farmaci

Il comma 2 dell’art. 29 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede in particolare che a partire dall’01/01/2018 le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici dovranno indicare obbligatoriamente le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.

Con decreto del 20 dicembre 2017 del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE di concerto con il MINISTERO DELLA SALUTE, sono state disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell’acquisizione delle suddette fatture per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

E’ fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell’articolo 29.

Per quanto premesso, si comunica agli spettabili fornitori dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera Verona che conseguentemente il Servizio Economico Finanziario dell’Azienda ULSS n. 9 non procederà al pagamento delle fatture elettroniche riferite all’acquisto di prodotti farmaceutici prive delle indicazioni richieste dall’art. 2 del medesimo decreto con particolare riferimento ai campi:
 
  1. <Codice Tipo> (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;
  2. <Codice Valore> (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:
  • 0 = farmaco uso umano:
  • 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)
  • 9 = parafarmaco uso umano o veterinario;
  • 8 = omeopatico uso umano o veterinario;
  • 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti
  1. <Unità di Misura> (sezione 2.2.1.6): Confezioni o Posologie come unità di misura in cui è espresso il campo Quantità;
  2. <Quantità> (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.
Al fine di evitare l’acquisizione di fatture elettroniche carenti dell’informazioni richieste e garantire la tempestività dei pagamenti si procederà a rifiutare le medesime fatture inserendo nella motivazione del rifiuto la richiesta allo spett.le fornitore di re-inviare la fattura (mantenendo numero e data) con i campi compilati correttamente.

Si allega al presente comunicato copia pdf del Decreto Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute del 20 dicembre 2017.
 
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pdfDecreto Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute del 20 dicembre 2017[2432.09 KB]SCARICA
Ultimo aggiornamento: 10/01/2018